Giornalisti e Associazioni |
COMUNICATO
STAMPA N.21
28-Dicembre-2004
Documento inoltrato:
al Procuratore Generale della Repubblica presso Procura di Torino Dr. G.C.
Casini
al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino Dr.M. Maddalena
al Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minori del Piemonte Dr. P.C.
Pazè
al Procuratore della Repubblica di Alessandria Dr. M. Di Lecce
TOLTA LA PATRIA POTESTA'
AI GENITORI DI AURORA
PERCHE' RIFIUTANO IL TRAPIANTO SULLA FIGLIA
COLLUSIONE TRA CHIRURGHI E MAGISTRATI
PER IMPORRE IL TRAPIANTO
E LA SPERIMENTAZIONE COATTA
Che ne è di Aurora Gjoka? 9 mesi, sequestrata dall'autorità sanitaria, privata della protezione dei suoi genitori, destinata dai chirurghi al trapianto di fegato per occlusione delle vie biliari.
La stampa ha comunicato in novembre che il Tribunale per i Minorenni del Piemonte ha sospeso la patria potestà ai genitori di Aurora perché contrari al trapianto. Poi è calato il silenzio stampa che copre giochi di potere e di sperimentazione.
La Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente ha scritto al Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minori, Dr. Pier Carlo Pazè chiedendo di verificare se i genitori sono stati informati del loro diritto di richiesta di revoca del provvedimento aggiungendo che “in caso contrario la coercizione ad un trattamento sanitario con altissimo rischio di morte crea un coinvolgimento morale e penale dello stesso giudice che ha espropriato i genitori affidando la piccola cavia ai chirurghi. Se Aurora morirà sotto i ferri o in conseguenza del trapianto con atroci sofferenze noi saremo legittimati a denunciare il giudice che ha imposto il sequestro e il trapianto contro la volontà dei genitori”.
Si chiede pubblicamente che i chirurghi e i magistrati affetti da “dogma trapiantistico” (trapianto ad ogni costo) siano sottoposti al controllo della loro situazione emozionale.
Infatti quando in Inghilterra nel '99 il giudice Robert Johnson impose un trapianto di cuore ad una quindicenne che lo rifiutava, si scoprì che aveva due figli affetti da fibrosi cistica ai quali era stato suggerito il trapianto di cuore e polmoni.
Aurora è destinata a cadere nelle mani del trapiantista Dr. M. Salizzoni delle Molinette di Torino.
A nome dei cittadini gli domandiamo: qual' è la percentuale di morte per trapianto di fegato? Dati recenti parlano di una sopravvivenza a 10 anni dal trapianto del 61%, anche minore su neonati. Quanti trapianti ha eseguito su neonati? Qual'é la percentuale di morte sui suoi piccoli trapiantati? Questo e altri trapianti coatti non saranno funzionali al raggiungimento della quota minima prevista dalla legge (L.91/99 art.16) per non perdere i finanziamenti?
Dato che nessuno può offrire un futuro certo ad Aurora, chiediamo che il diritto dei genitori prevalga sull'interesse del chirurgo, perché i primi sono equilibrati dall'amore, mentre i trapiantisti sono guidati solo da interessi e pressioni.
Nerina Negrello
Presidente
N.B. Di seguito l'interrogazione parlamentare dell'
On. Alessandro Cé della Lega Nord.
Vedi anche ns Comunicato stampa del
04.11.04
Atto Camera
Interrogazione
a
risposta
in
Commissione
5-03685
presentata da
ALESSANDRO
CE'
giovedì 11 novembre 2004
nella seduta n.544
CÈ. -
Al Ministro della salute. - Per
sapere - premesso che:
l'articolo 13 della Costituzione riconosce l'inviolabilità della libertà
personale, nel cui ambito deve ritenersi ricompresa anche la libertà di
salvaguardare la propria salute ed integrità fisica, escludendone ogni
restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi
e con le modalità previsti dalla legge;
l'articolo 32, comma 2 della Costituzione specifica che nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di
legge, la quale non può, in ogni caso, violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana;
tali principi trovano ulteriore specificazione nell'articolo 33 della legge n.
833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che
gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora
previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la
dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso, per quanto
possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura;
l'articolo 33, comma 3 della legge n. 833 del 1978 aggiunge inoltre che gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori devono essere accompagnati da
iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi
vi è obbligato; in ogni caso, è riconosciuto il diritto a rivolgere una
richiesta di revoca o di modifica avverso il provvedimento con il quale è stato
disposto il trattamento sanitario obbligatorio;
la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 1994), intervenendo sul
problema del rapporto coercizione-volontarietà in riferimento ai trattamenti
sanitari, ha individuato tre circostanze in cui la legge impositiva di un
trattamento sanitario obbligatorio non è incompatibile con l'articolo 32 della
Costituzione a) se il
trattamento è diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute
dell'individuo che vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute
della collettività; b) se il
trattamento non incide negativamente sullo stato di salute di colui che vi è
assoggettato, fatte salve quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità
e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario;
c) se, nell'ipotesi di danno
ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, è
stata prevista la corresponsione di un'equa indennità in favore del danneggiato;
anche la Corte di Cassazione si è soffermata in più occasioni sull'obbligo del
consenso ai trattamenti sanitari, specificando (Cass. Civ., 15 gennaio 1997, n.
364) che esso presuppone una specifica informazione su quanto forma oggetto del
trattamento sanitario, sulla portata dell'intervento, sugli effetti conseguibili
ed anche sui rischi prevedibili (ad esclusione dei soli esiti anomali) ad esso
connessi; in particolare, l'obbligo di informazione si estende anche ai rischi
specifici rispetto a determinate scelte alternative, in modo che il paziente
possa orientarsi verso l'una o l'altra delle scelte possibili;
il problema della volontarietà-obbligatorietà dei trattamenti sanitari
obbligatori sembra tuttavia complicarsi nel caso in cui il soggetto sottoposto
alla prestazione sanitaria sia un minore di età: in tale circostanza, infatti,
la tutela della libertà personale non può essere perseguita attraverso la
richiesta del consenso del minore che, in quanto incapace d'agire, non può
esprimere una volontà giuridicamente vincolante, sicché sono di regola i
genitori ad esprimere il consenso nel suo interesse;
tale intervento degli esercenti la potestà genitoriale non è, tuttavia, privo di
sindacato esterno: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 1992, si
è espressa a favore dell'applicabilità degli articoli 333 e 336 del codice
civile nel caso in cui i genitori si oppongano all'attuazione della vaccinazione
antipoliomielitica dei bambini, affermando che «la vaccinazione - o qualunque
altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace
di intendere e di volere - non è configurabile quale trattamento coattivo né
quando sia attuata dai genitori, o su loro richiesta, né quando sia disposta, in
loro sostituzione ed anche contro la loro volontà, dal giudice dei minori»;
recenti casi di cronaca hanno testimoniato una tendenza della magistratura a
ricorrere allo strumento di cui all'articolo 333 del codice civile per imporre
nei confronti di minori, contro la volontà dei rispettivi genitori, trattamenti
sanitari non qualificati come obbligatori dalla legge e non ritenuti
assolutamente risolutivi ai fini del miglioramento della stato di salute del
minore;
in particolare, si segnala il recente caso di Aurora Gjoka, di otto mesi,
«sequestrata» presso l'ospedale Regina Margherita di Torino per trapianto di
fegato perché i genitori non avevano acconsentito a sottoporre la bambina ad un
nuovo intervento, dopo l'intervento al fegato per atresia delle vie biliari già
subito ad un mese di vita presso l'Ospedale di Alessandria;
episodi come quello di Aurora Gjoka sollevano un interrogativo di fondo sulla
legittimità del potere discrezionale della magistratura di sostituirsi ai
genitori imponendo ai figli minorenni determinati trattamenti sanitari, in primo
luogo trapianti, anche se questi non sono ritenuti obbligatori dalla legge e
anche se, dal punto di vista medico, non vi è assoluta certezza circa la natura
risolutiva del trattamento imposto -:
quale sia l'orientamento politico del Governo in merito al fenomeno in esame,
specificando se, eventualmente avvalendosi della Commissione nazionale di
Bioetica, non sia opportuno un ripensamento dell'attuale disciplina sul rapporto
tra obbligatorietà e volontarietà nella sottoposizione dei minori ai trattamenti
sanitari, alla luce delle conoscenze mediche e scientifiche disponibili e dei
principi di rispetto della dignità e della libertà personale dei cittadini.
(5-03685)