LEGA NAZIONALE CONTRO LA PREDAZIONE DI ORGANI
E LA MORTE A CUORE BATTENTE
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COMUNICATO STAMPA
 Anno XXVIII n.20
05
Ottobre 2012

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TESTAMENTO BIOLOGICO

l'iter riprende dopo un anno di stallo al Senato
 

Il Disegno di Legge sul testamento biologico o Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) proposto e votato dal Senato il 26 marzo 2009, approvato dalla Camera pur nel massimo contrasto il 12 luglio 2011, da allora fermo al Senato, ha ripreso l'iter in Commissione Sanità il 2 ottobre scorso.

Questi i contenuti in breve del Disegno di Legge “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento” consegnato dalla Camera al Senato dopo un dibattito durato oltre 4 anni (seguono brevi commenti in corsivo).

- Nutrizione: l'alimentazione e l'idratazione artificiali non faranno parte delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente "in stato terminale" non è più in grado di assimilarle e quando "le medesime risultino non più efficaci".
Valutazione soggettiva decisa da medici interessati che impongono la vita o la morte a seconda del proprio interesse ed indirizzo ideologico.

- Destinatari, la legge non è rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche ai malati terminali. La DAT assumerà valore solo nel momento in cui ci sarà "accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale".
Già è praticata, per accordo tra medici e non per legge, la sospensione della ventilazione e dei trattamenti di sostegno alla vita dopo dichiarazione autoritaria di "morte cerebrale"a cuore battente, quindi questa condizione serve solo a legalizzare la procedura assassina praticata anche contro la volontà della persona.

- Esclusività, la DAT sarà valida solo se espressa su un registro telematico nazionale con un unico archivio di cui sarà titolare il Ministero della Salute, altre forme di dichiarazione non potranno essere utilizzate per ricostruire la volontà della persona. Nella DAT si potranno indicare solo i trattamenti che si desidera attivare, eccetto quelli sproporzionati o sperimentali.
Se ne deduce che continueranno a negare come sproporzionata la cura richiesta per il traumatizzato cranico contrario alla sentenza di “morte cerebrale” emessa in 6 ore. Sarà un registro fasullo come quello per la manifestazione di volontà contro/pro la donazione di organi per mancanza del Decreto Attuativo.

- LEA, ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita "l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare", prevista tra i Livelli Essenziali di Assistenza.
In questi casi non è prevista la sospensione della idratazione e alimentazione artificiali a meno che si dimostri mancanza di assimilazione, giudizio opinabile in mano ai medici.

- Fiduciario, in assenza della nomina di un fiduciario la DAT prevede che i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari indicati dal codice civile (genitori, ecc...). Evidente l'esclusione di scelta su basi personali.

- Medico, le volontà espresse dal paziente nella DAT non sono vincolanti per il medico curante.

In sostanza è un Disegno di legge che travisa il diritto alla vita, diritto naturale e costituzionale indisponibile, trasformandolo in un dovere di vivere secondo gli sviluppi delle biotecnologie, privando così la persona della soggettiva idea di dignità, nonché della soggettiva interpretazione del concetto di accanimento terapeutico. Già oggi abbiamo un sistema di principi che devono essere applicati. Non abbiamo bisogno di una legge che vada contro i principi costituzionali.
Meglio senza legge!

Nerina Negrello
Presidente
Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi

e la Morte a Cuore Battente

 

P.S. Per seguire l'iter al Senato visita il nostro sito www.antipredazione.org sezione "Testamento Biologico".

 


 

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Fonte:
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