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COMUNICATO STAMPA
 Anno XXVIII n.1
12 Gennaio 2012

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MORTE CEREBRALE: LA SIMULAZIONE DELLA SIMULAZIONE
Nessuna pena per imperizia o dolo

 

La nostra critica alla simulazione dell'accertamento della “morte cerebrale” di SuperQuark (nostro comunicato stampa del 19/12/11) era un'esposizione delle falsificazioni propagandistiche sui protocolli ascientifici di Stato.
Per tutti i pigri che non hanno voluto consultare leggi e decreti sul nostro sito chiedendo riferimenti oggettivi a quella critica, di seguito alcune precisazioni.

1) Non si può negare che la simulazione su un manichino non presenterà mai quelle reazioni che il cosiddetto morto cerebrale può avere. Vedi DM 582 del 22 agosto 1994 Art.3 comma 2 “I riflessi spinali, spontanei o provocati non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accertamento della morte (cerebrale), essendo essi compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche”. I movimenti degli arti e del tronco vengono sedati con farmaci paralizzanti.

2) Ribadiamo che “l'elettroencefalogramma piatto” non è piatto, parola usata nella propaganda. Vedi DM 582/94 “...modalità per l'accertamento e la certificazione di morte (cerebrale) Allegato 1 c.1) Parametri strumentali: “...deve essere evidenziata la presenza di silenzio elettrico cerebrale definito come assenza di attività elettrica di origine cerebrale spontanea e provocata, di ampiezza superiore a 2 microVolts.”, circa il 5% del valore normale.

3) Ribadiamo che la legge prevede che l'elettroencefalogramma (EEG) sia eseguito da medici specialisti, mentre un decreto ne cancella il vincolo illecitamente. Vedi L. 578/93 Art. 2 c.5 “L'accertamento della morte (cerebrale) dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico...composto da un medico legale..., da un medico specialista in anestesia e rianimazione..., da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia...”. Ma cosa dice il DM 582/94? Nell'allegato 1 comma 4 Personale addetto “l'esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata da tecnici di neurofisiopatologia..In mancanza di tale figura professionale...l'esecuzione può essere affidata a tecnici e/o infermieri professionali”. Fatta la legge fatto l'inganno: di fatto illecitamente sono gli infermieri a dichiarare la “morte”.

4) Ribadiamo che, per dichiarazione del Prof. Dr Cicero Galli Coimbra neurologo e neurochirurgo Univ. Federal de Sao Paulo ed altri, “il test dell'apnea induce piuttosto che diagnosticare la morte cerebrale” cioè produce un danno irreversibile. Infatti non ci vuole un medico per capire che sospendere la ventilazione (il respiro) senza svezzamento ad una persona in condizioni gravissime è nefasto.

5) Ribadiamo che non è vero che non sono possibili interventi chirurgici. Il Prof. Dr. Massimo Bondì L. D Patologo e chirurgo generale lo enuncia con queste parole “il drenaggio nei traumi cranio-cerebrali deve considerarsi terapia urgentissima quanto il blocco di un'emorragia”. E' evidente che se non si contrasta l'emorragia e non si decomprime il cervello diminuendo l'ipertensione endocranica, il sangue ossigenato non può circolare nel tessuto cerebrale. Vedi nel nostro sito www.antipredazione.org sez. scientifica il documento J'accuse....

6) Ribadiamo che, a parte le banalità degli esami mostrati da SuperQuark, vengono praticati esami dannosi quali l'angiografia cerebrale senza l'autorizzazione della famiglia. E' evidente che iniettare un liquido di contrasto concentrato nelle arterie endocraniche dove c'è già un edema e un ematoma, vuol dire aumentare la pressione endocranica e l'edema stesso attuando proprio il contrario di quello che una terapia medica finalizzata alla vitalità del cervello richiederebbe. Vedi DM 11 Aprile 2008 Livia Turco, aggiornamento al DM 582/94 per l'accertamento e la certificazione di morte”.

7) Ribadiamo che la legge 91/99 non prevede il caso che i medici possano certificare falsamente la “mote cerebrale” per imperizia o per dolo, né prevede punizione del reato. E' marginalmente punito il prelievo a scopo di lucro. Vedi art. 22 Sanzioni.

Nerina Negrello
Presidente
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