LEGA NAZIONALE CONTRO LA PREDAZIONE DI ORGANI
E LA MORTE A CUORE BATTENTE
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COMUNICATO STAMPA
 Anno XXX n.16
17 Giugno
2014

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PD e M5S UNITI NEL CRIMINE
CON LA COMPLICITA' DELL'INTERO PARLAMENTO ITALIANO
Approvato l'uso del corpo post mortem cerebrale in Commissione legislativa della Camera
Testo Unificato 100 Binetti (UDC), 702 Grassi (PD), 1250 D. Bianchi (NCD)

 Verremo torturati negli Ospedali ed Università con esercitazioni chirurgiche, chimiche e radiologiche se dichiarati “morti cerebrali” secondo L. 578/93, che ha ridefinito la morte in termini pseudoneurologici. Infatti tali sperimentazioni esplicitate nella premessa del Testo Unificato necessitano di corpi vivi non di cadaveri freddi, come gli emendamenti artificiosi vogliono far credere.

Bastava raccogliere solo 63 firme di Deputati tra i 630 dell'Aula per fermare lo spettro della vivisezione su esseri umani impedendo il voto legislativo in Commissione Affari Sociali ed aprire un dibattito pubblico, invece 45 sudditi delle lobby medico-scientifiche hanno approvato all'unanimità il Testo Unificato per l'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem cerebrale a fini di studio e di ricerca scientifica. L'ultima parola ora tocca al Senato, l'unico che può salvarci da questo incubo e al quale indirizziamo le seguenti osservazioni.

Cominciarono con la Pdl 5083 nel 2004 (Ulivo), seguì Pdl 1020 nel 2006 (PD), poi Pdl 746 e abb. nel 2008 (PD), quindi il Testo Unificato attuale, ma ci volevano i Grillini in Commissione per configurare il pasticcio all'italiana che con emendamenti fasulli ha mimetizzato il crimine e depistato dalla verità.
Già all'art. 1 c. 1 e all'art. 3 il provvedimento è contro Legge 91/99 perché la manifestazione del consenso all'utilizzo del corpo per ricerca scientifica è stata illegalmente agganciata alla L.91/99 art.7 c. 2, cioè al sistema informativo della donazione degli organi. Ma tale legge parla chiaro all'art.6: “I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla L. 91/99 sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico”, escludendo quindi altre finalità.

All'art. 1 c. 3 troviamo il depistaggio più clamoroso con garanzie fasulle e contraddittorie.
Per l'utilizzo del corpo e dei tessuti ai fini di ricerca sono indicati i soggetti la cui morte sia stata dichiarata ai sensi della L. 578/1993 (morte cerebrale) e ai sensi del DPR 285/90 “Regolamento dipolizia mortuaria”.Sono due condizioni completamente diverse e separate: con L. 578/93 si tratta di malati affetti da lesioni encefaliche, ventilati, sottoposti a trattamenti di sostegno della vita, quindi di corpi vivi di persone che hanno perso la coscienza, il cui cuore batte autonomamente e spinge il sangue in tutti i distretti del corpo. Soggetti che in 6 ore vengono dichiarati “morti cerebrali” d'autorità sulla base dei protocolli di Stato variabili, stabiliti con D.M. 582/94. Invece il DPR 285/90 tratta di morti in arresto cardio-circolatorio e respiratorio come tutti intendiamo, il cui periodo di osservazione è di 24 ore prima di qualsiasi trattamento “...salvo i cadaveri nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo , la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi...” (!!!), stabilendo con propria Circolare n. 24 del 1993 “che per cadavere si intende il 'corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale'”.

Per migliorare il depistaggio è stato aggiunto al c. 3 che l'utilizzo del corpo “sia comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte come disciplinata dall'ordinamento dello Stato civile cui al DPR n. 396/2000”. Il che significa che l'ufficiale dello stato civile non può accordare trattamenti/inumazioni se non sono trascorse 24 ore, però “salvo i casi espressi nei regolamenti speciali”.
E allora notiamo che la L. 578/93 nel collegato DM 582/94 di accertamento della morte cerebrale all'art. 6 c. 2 esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'ordinamento dello stato civile e dal DPR 285/90 artt. 4, 8, 9, perché l'obbligo della compilazione dello stato di morte cerebrale compete al medico legale facente parte del collegio medico che dichiara la morte cerebrale.
Quindi di depistaggio in depistaggio l'art. 1 c. 4, che dice “dopo la dichiarazione di morte il 'defunto' (!!!) deve restare all'obitorio per 24 ore prima di essere destinato alla ricerca scientifica” è solo fumo negli occhi per tranquillizzare i superficiali: gli scafati affaristi li sanno ben manovrare. Nella realtà delle due l'una: o i morti cerebrali vengono estubati e soffocati per farli diventare “cadaveri” da obitorio oppure per il cosiddetto “morto cerebrale” a cuore battente si troveranno degli “obitori speciali” nei meandri degli ospedali dove continuare i trattamenti di sostegno alla vita. Non si esclude che possano procedere direttamente all'utilizzo dei “morti cerebrali”, in quanto il Testo Unico non contempla reato, punizione o reclusione per chi procede con esercitazioni sui morti a cuore battente. In questa eventualità anche se si denunciasse il reato di tortura, il magistrato direbbe che non si può torturare un morto ed il caso è chiuso.

Se il fine fosse veramente solo quello di garantire agli studenti conoscenze anatomiche, basterebbe  ricorrere al DPR 285/90, che già prevede la morte per arresto cardio-circolatorio-respiratorio e 24 ore di obitorio ed accogliere gli appelli dei cittadini per la cancellazione del riferimento alla legge della morte cerebrale che apre a vivisezione e tortura.

Depistaggio anche nell'art. 2 del provvedimento “Promozione dell'informazione” (propaganda), dove sia i cadaveri veri che i vivi dichiarati morti cerebrali, sono omologati dalle parole morti, defunti, decesso, salme: abbattimento dei concetti.
Il depistaggio, le falsificazioni, le omissioni, l'occultamento della verità, che il cittadino chiama genericamente truffe, sono strumenti chiave delle Centrali di potere che stanno in Parlamento ma sopra il Parlamento determinando esiti infausti e crimini contro l'umanità.
Il reato di depistaggio è tempo che abbia il giusto peso nel codice penale.

Ricorda che anche la “morte cerebrale” a cuore battente è stata approvata in Commissione - sede legislativa- della Camera il 6.7.1993 con la firma di alcuni deputati inquisiti.
Questi comportamenti inqualificabili per gravità politica e morale hanno quindi creato danni irreversibili nella società impedendo l'accertamento di fatti delittuosi gravissimi.
Queste scorciatoie legislative sono forme di dittatura delle Centrali di potere.

Ora siamo nelle mani del Senato.

Nerina Negrello
Presidente
Lega Nazionale Contro
la Predazione di Organi
e la Morte a Cuore Battente
www.antipredazione.org

 lega

 

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Fonte:
www.antipredazione.org
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