LETTERA AI SOCI

 

LEGA NAZIONALE CONTRO LA PREDAZIONE DI ORGANI E LA MORTE A CUORE BATTENTE
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31 Maggio 1999

Care Amiche ed Amici, per 13 anni abbiamo portato alle Autorit pregnanti argomentazioni di natura scientifica, filosofica e sociale in difesa dei diritti umani. Ci valso a rallentare il piano di morte e di esproprio attuato dai Governi e loro intrinseche lobby e ha dato tempo agli individui di crescere nella comprensione dello osceno impensabile piano OMICIDA. Intanto le istituzioni rafforzavano le reti pubbliche e private per lo sfruttamento del corpo umano fino al momento in cui i politici hanno reso palese con l 'approvazione della legge del SILENZIO-ASSENSO al prelievo che l'obiettivo dei Governi affaristico fino al crimine.
Prima hanno imposto la finta "morte cerebrale", ed ora le mafie parlamentari impongono la tortura dell'espianto di organi e tessuti, nonch il dissanguamento, a persone vive, senza il consenso. NOI CITTADINI resi pezzi di ricambio, trasformati in farmaci che altri cittadini (ignari) fagociteranno, usati per la sperimentazione in vivo, per ordine del Governo fantoccio dominato dalle LOBBY politico-economiche sovrannazionali, AFFERMEREMO I NOSTRI PRINCIPI E DIRITTI NELLA DIGNITA' E NELLA AUTOORGANIZZAZIONE. Cominciamo a conoscere la NUOVA LEGGE che va a sommarsi alle Legge 578/1993 e DM 582/1994 della cosiddetta "morte cerebrale". Purtroppo stata approvata la nuova legge del SILENZIO-ASSENSO / ORGANIZZAZIONE / PROMOZIONE TRAPIANTI / IMPORT-EXPORT LEGGE 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti". - approvata dalla Camera il 2 Febbraio 1999 - approvata dal Senato il 31 marzo 1999 in via definitiva - promulgata dal Presidente della Repubblica il 1 aprile 1999 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999 - in vigore dal 16 aprile 1999 E' una legge quadro, alla quale il Ministro della Sanit far seguire 11 DECRETI attuativi. PERTANTO SONO IN VIGORE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'OPPOSIZIONE. Legge composta da 28 articoli di cui 6 trattano della schedatura, silenzio- assenso e disposizioni generali; gli altri 22 trattano della organizzazione, dei luoghi e uomini della amministrazione espiantistico-trapiantistica, della promozione e sviluppo della rete nazionale, finanziamenti ed export. Ovviamente stata da noi presentata al Presidente della Repubblica ISTANZA DI NON PROMULGAZIONE PER PALESE INCOSTITUZIONALITA' della legge, ma Oscar Luigi Scalfaro ha firmato immediatamente, ossequiente agli ordini, il giorno successivo alla approvazione: il 1 aprile, alla insaputa di tutti. UN PESCE D'APRILE DA INFAMIA - MA IL PESCE MARCIRA' NEI LORO COMPUTER! DOBBIAMO ATTENDERE I DECRETI NON SERVE CORRERE ALL 'ASL (Azienda Sanitaria Locale) Il Ministro della Sanit (Rosi Bindi-PDU) emetter entro il 14 Luglio (entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.) i 2 DECRETI ATTUATIVI che interessano direttamente i cittadini: 1) DECRETO (dell 'art.5) che stabilisce le modalit con cui la ASL obbligata a notificare agli assistiti la richiesta di dichiarare un NO o un SI all'espianto di organi e prelievo di tessuti dopo la cosiddetta "morte cerebrale" a cuore battente; nonch modi e forme con cui il cittadino tenuto a dichiarare alla ASL la sua scelta per il NO o per il SI entro 90 giorni dalla notifica. Chi non si esprime considerato d'ufficio donatore d'organi. 2) DECRETO (dell 'art. 7) che stabilisce principi organizzativi, obiettivi, funzioni, strutture, nonch modalit di collegamento telematico dell 'Organizzazione della rete nazionale degli espianti/trapianti. Il Ministro attua quanto sopra insieme alla istituzione della TESSERA SANITARIA che costituisce una ulteriore pericolosa schedatura. E' prevedibile che prima di fine anno, ma forse molto oltre, la schedatura pubblica non sia attuabile. NEL FRATTEMPO LA LEGGE 91/1999 PREVEDE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CHE SOSPENDONO l'ART. 4 DEL SILENZIO - ASSENSO Le disposizioni transitorie (art.23) permarranno fino a data sconosciuta, cio fino all'attivazione del sistema informativo dei trapianti. Sostanzialmente in questo periodo di transizione si mantengono le norme della legge precedente (L. 644/75) con limitazione. Cio:Abbiamo la possibilit di 2 distinti e autonomi diritti di opposizione: - DIRITTO DELLA PERSONA che in vita cosciente abbia documentato la sua opposizione. Per esempio con la CARTA-VITA / DICHIARAZIONE AUTOGRAFA. - DIRITTO DELLA FAMIGLIA (coniuge, figli maggiorenni, genitori, rappresentante legale) che presenti autonoma opposizione scritta all'espianto entro le 6 ore del cosiddetto accertamento della cosiddetta "morte cerebrale". La limitazione sta nel fatto che la opposizione dei familiari non pi valida qualora dai documenti personali del malato egli risulti essere un donatore, SALVO CHE QUEST'ULTIMO CON SUCCESSIVA DICHIARAZIONE AUTOGRAFA abbia stilato una opposizione al prelievo di cui la famiglia a conoscenza. Meglio REVOCARE. TUTTI DOBBIAMO RICORDARE che incostituzionale e immorale donare un parente a cuore battente. La donazione di terzi era illegale con la legge precedente, e tuttora con le disposizioni transitorie e finali della L. 91/1999. Che i medici delle strutture ospedaliere NON RISPETTINO MAI LE LEGGI, NE' VECCHIE NE' NUOVE, dimostrato dal recente caso Trussardi, multimiliardario, donato dalla famiglia e dal caso di Giorgio Rinzivillo di Modica, donato dai genitori, ma vivo grazie a un consulente, esterno alla "equipe della morte", che ha notato segni di vita. Nella sostanza questa legge ha ottenuto SUBITO 2 SCOPI : togliere di mezzo la famiglia e organizzare e finanziare luoghi e persone addette alla macellazione umana,in vivo. ATTENZIONE CONOSCERE IN TEMPO L'ART.4 DELLA LEGGE 91/1999 "Dichiarazione di volont in ordine alla donazione" MEGLIO NOTO COME SILENZIO-ASSENSO L 'art. 4 temporaneamente sostituito dalle disposizioni transitorie. Entrer in vigore dopo 1a attivazione del sistema informativo dei trapianti (art.28). A QUEL PUNTO (non adesso) : 1) Sar cancellato il diritto autonomo di opposizione della famiglia, eccetto per i minori. Per i maggiorenni la famiglia potr solo documentare 1'eventuale DICHIARAZIONE AUTOGRAFA di opposizione, purch riesca a presentarla entro le 6 ore del cosiddetto "accertamento". 2) Il cittadino ricever dall'ASL (Azienda Sanitaria Locale) una notifica che lo obbliga a qualificarsi, entro 90 giorni dal ricevimento, in NON DONATORE o DONATORE. Con Decreto il Ministro regolamenter la modalit della notifica. ATTENZIONE: il sistema informativo pu riportare errori involontari o fatti in malafede, ai vari livelli e passaggi, perci invitiamo i NON DONATORI a non fidarsi della schedatura pubblica e, quindi, a portare in tasca una DICHIARAZIONE AUTOGRAFA di opposizione, lasciando copia alla famiglia. Per esempio la CARTA-VITA. 3) Il cittadino che abbia ricevuto la notifica dell 'ASL e non risponda entro i 90 giorni, sar considerato DONATORE D'UFFICIO: questo il SILENZIO- ASSENSO. ATTENZIONE: il cittadino pu neutralizzare il silenzio-assenso con la DICHIARAZIONE AUTOGRAFA di opposizione. Significa che il cittadino di suo pugno scrive di opporsi all'espianto di organi e al prelievo di tessuti, documento che parenti ed amici renderanno noto. Consigliata la CARTA-VITA. 4) Il cittadino che non abbia ricevuto la notifica dall 'ASL considerato NON DONATORE. ATTENZIONE: sar comunque opportuno proteggersi con la DICHIARAZIONE AUTOGRAFA / CARTA-VITA. 5) I MINORI D'ETA' NON HANNO DIRITTI. Fino a 18 anni la manifestazione di volont segnalata alla ASL dai genitori : per l'opposizione basta un genitore, per la donazione entrambi i genitori dovranno essere d'accordo. ATTENZIONE: i minori capaci di scrivere dovranno cautelarsi dai genitori iscritti alle associazioni trapiantistiche, consegnando ad un parente di fiducia o ad un Amico la propria DICHIARAZIONE AUTOGRAFA di opposizione / CARTA-VITA. Sono comunque a rischio anche perch i loro organi sono i pi pregiati, anche se espiantano oltre gli 80 anni. 6) I minori affidati agli istituti di assistenza sono esonerati dalla manifestazione di volont. ATTENZIONE: schivano la schedatura, ma questo non significa necessariamente che schivino 1'espianto. Potrebbe sorgere il dubbio che in forza del do ut des , in cambio dell 'assistenza debbano dare gli organi alla societ. 7) Vi sar un medico coordinatore che racconter ai familiari del malato sotto ventilazione, che 1'espianto di organi e tessuti avviene dopo la morte. E' un inganno: questa legge confonde artatamente L 'ESPIANTO DI ORGANI, che sempre su persona a cuore pulsante e circolazione attiva, col PRELIEVO DI TESSUTI, che si effettua in arresto cardiocircolatorio e respiratorio di 20 minuti. Il coordinatore dir che il prelievo da cadavere. E' FALSO. La legge definisce il cadavere come "corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale" (DPR 285/90, Circ. 24.93). Mai modificata. Il cadavere freddo - rigido. Bisogna innestare forte 1'autodifesa perch i medici che violano l'oppposizione sono praticamente impuniti: reclusione fino a due anni che con la sospensione condizionale significa impunit. In alternativa la conversione in lieve ammenda. COME DIFENDERSI PRATICAMENTE Per scardinare questo orrore, dobbiamo per il momento far leva sulla DICHIARAZIONE AUTOGRAFA di opposizione al prelievo prevista dall'art.4 c.5, VALIDA PER TUTTI. Ma bisogna saperla far rispettare! Tale dichiarazione pu essere presentata da chiunque: familiari od amici, entro le 6 ore di cosiddetto "accertamento" della finta morte cerebrale. In caso di ricovero ospedaliero VA PRESENTATA SUBITO. Per renderla pi visibile ed efficace consigliamo che tutti gli oppositori siano provvisti della CARTA-VITA / DICHIARAZIONE AUTOGRAFA diffusa dalla Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi. Baster ripetere a mano le dichiazioni ivi stampate, firmare e allegare alla carta d'identit. In questo modo i medici non potranno insinuare che sono dichiarazioni improvvisate dai parenti. L 'ORGANIZZAZIONE STATALE DELLA MACELLAZIONE UMANA 22 articoli (sui 28 complessivi) della L.91/1999 trattano dell'organizzazione, della promozione e sviluppo dei trapianti, dei finanziamenti, dell 'export, ecc. In sintesi la "ORGANIZZAZIONE" costituita dal Ministero della Sanit, dal Consiglio Superiore di Sanit, dall'Istituto Superiore di Sanit, dal Centro Nazionale trapianti, dalla Consulta Tecnica permanente per i trapianti, dai Centri regionali e interregionali, dalle strutture per i prelievi (ospedali e cliniche), dalle Agenzie pubbliche, dalle banche dei Tessuti; non dimentichiamo Coordinatori regionali e locali, impiegati amministrativi, tecnici, medici ed educatori della nuova morte che agiranno nelle scuole, caserme, carceri, Enti locali, ASL, ecc. TUTTI LAUTAMENTE STIPENDIATI PER UN LAVORO INFAME, nell'indotto della macellazione umana. RESPONSABILITA' PARLAMENTARI Prossimamente indicheremo nomi e cognomi dei parlamentari maggiormente responsabili del massacro dei nostri diritti: i pi attivi sono stati i medici. Non posso che invitare a non votare MAI un medico. Fin da ora ringraziamo la Lega Nord, unico partito contrario al silenzio- assenso, e i solitari Sen. Pedrizzi, Campus, Novi, Filocamo,Gubert e C. ******* AMICI ! Vi faremo sapere puntualmente i contenuti dei Decreti e in quella circostanza focalizzeremo i nostri piani d'azione. I soci che gi posseggono la CARTA-VITA sono invitati a scrivere sul frontespizio dichiarazione autografa. Coloro che devono ancora rinnovare riceveranno una CARTA-VITA integrata, ad hoc ristampata con la dicitura. Abbiamo vari processi in corso tra i quali il 1 luglio, a Bergamo, quello dell 'Aido contro di NOI per aver affermato che una lobby portatrice di morte. Le spese si sommano alle spese. Preghiamo tutti, in particolare chi non ha rinnovato quest'anno, di fare uno sforzo per finanziare la continuit di questa IMPRESA. Con stima e amicizia. Nerina Negrello Presidente * socio effettivo L. 60.000 * socio sostenitore L. 100.000 * socio costruttore L. 200.000 * socio benemerito L. 500.000 o pi * conto corrente postale numero 18 06 62 41

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Venerdì, 16 aprile alle 08:34:43

(PDT) PRESENTATA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA S.E. OSCAR LUIGI SCALFARO ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROMULGAZIONE E RINVIO ALLE CAMERE (ai sensi dell'Art. 74 della Costituzione) DELLA LEGGE (DDL 55/B), del SILENZIO-ASSENSO, approvata il 31/3/1999, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI .. .. Bergamo, 12 aprile 1999 COMUNICATO STAMPA .. .. È opinione della "Lega Nazionale Contro La Predazione Di Organi - Bergamo" che la Legge approvata sia strutturalmente incostituzionale perch viola gli Articoli 2, 3, 8, 10, 13, 23, 24, 32 ed altri della Costituzione. .. Questa Associazione ha presentato al Presidente Della Repubblica formale richiesta affinch prima di promulgare la legge, rivolga un messaggio motivato alle Camere per chiedere una nuova deliberazione, per stimolare una pi approfondita valutazione dei riflessi etici, sociali e giuridici, connessi all'espianto d'organi e prelievo di tessuti, ottenuti senza l'esplicita volont della persona e nonostante l'opposizione della famiglia. .. .. L'espianto di organi sempre praticato su persona a cuore battente e circolazione attiva, persona dichiarata morta cerebrale per convenzione di legge ma non morta per legge di natura, mentre il prelievo di tessuti praticato dopo soli 20 minuti di arresto cardiocircolatorio. .. .. L'Art. 32, comma 2, inciso 2, del Titolo II della Costituzione, relativo ai Rapporti etico-sociali, recita che "La legge non pu in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona ... ". .. A sua volta l'Art. 23, Titolo I, relativo ai Rapporti civili, dispone che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu essere imposta se non in base alla legge ... ". .. .. Non c' alcun dubbio che la legge sugli espianti/trapianti, nella attuale formulazione, viola senz'altro " i limiti imposti dal rispetto della persona ", non essendo atto rispettoso della persona e della sua personalit quello di imporre al cittadino un "facere" per sottrarsi a qualcosa che non vuole subire e che, per di pi, riguarda e coinvolge la sfera pi intima, pi riservata, pi sacra della propria individualit o di quella delle persone a lui care o da lui rappresentate. .. E' indubio che considerare assenso il silenzio atto di negazione della persona. .. N si dica che l'art. 23 conferirebbe legittimit costituzionale all'Art. 32, per essere nello stesso sancito che l'imposizione (in questo caso quella di dichiarare il dissenso) avverrebbe comunque "in base alla legge" (quella approvata dal Senato il 31 marzo 1999), perch non pu essere promulgata una legge che trovi gi ostacolo insormontabile nel divieto di "violare i limiti imposti dal rispetto della persona" (Art. 32). .. .. A richiesta disponibile il testo della Istanza.....

NERINA NEGRELLO, Presidente


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