Giornalisti e Associazioni 
che attingono a questa fonte sono tenuti ad indicare quanto riportato di seguito:


Fonte:
www.antipredazione.org
"Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente" Indirizzo: Pass. Canonici Lateranensi, 22 - 24121 Bergamo (ITALIA)
Tel. 035-219255, Fax 035-235660,  lega.nazionale@antipredazione.org

COMUNICATO STAMPA
31-Maggio-1999


INFORMAZIONE FONDAMENTALE SULLA LEGGE 91/99:
SILENZIO-ASSENSO/ORGANIZZAZIONE/PROMOZIONE/IMPORT-EXPORT
IN VIGORE DAL 16 APRILE 1999

Per oltre 13 anni abbiamo portato alle Autorità pregnanti argomentazioni di natura scientifica, filosofica e sociale in difesa dei diritti umani. Ciò è valso a rallentare il piano di morte e di esproprio attuato dai Governi e loro lobby, dando tempo agli individui di crescere e contrastare l'osceno piano OMICIDA. Mentre i cittadini increduli temporeggiavano, le istituzioni silenziosamente rafforzavano le reti pubbliche e private degli interessi di casta e personali fino al momento in cui i politici hanno reso palese con l'approvazione della legge del SILENZIO-ASSENSO che l'obiettivo dei Governi è affaristico fino al crimine.

Prima hanno imposto la finta "morte cerebrale", ed ora le mafie parlamentari impongono la tortura dell'espianto di organi e prelievo di tessuti, compreso il dissanguamento, a persone in coma sotto ventilazione, senza il consenso esplicito.

 

Noi cittadini resi pezzi di ricambio, trasformati in "farmaci" che altri cittadini (ignari) fagociteranno, usati per la sperimentazione in vivo per ordine del Governo, fantoccio delle lobby politico-economiche nazionali e sovrannazionali, affermeremo i nostri principi e diritti nella dignità e nell'autoorganizzazione.

Cominciamo a conoscere la nuova legge che va a sommarsi alla Legge 578/93 e DM 582/94 della cosiddetta "morte cerebrale".

Legge 1° aprile 1999, n.91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti":

E' una legge quadro, alla quale il Ministro della Sanità farà seguire 11 Decreti attuativi, per cui sono in vigore le "Disposizioni Transitorie".

E' una legge composta da 28 articoli di cui 6 trattano della schedatura, silenzio-assenso e disposizioni generali di principio; gli altri 22 trattano dell'organizzazione dei luoghi e uomini dell'amministrazione espiantistico-trapiantisica, della promozione dei trapianti e sviluppo della rete nazionale, di finanziamenti ed import-export.

Ovviamente è stata da noi presentata al Presidente della Repubblica ISTANZA DI NON PROMULGAZIONE per palese INCOSTITUZIONALITA' della legge, ma Oscar Luigi Scalfaro ha firmato immediatamente, ossequiente agli ordini, il giorno successivo: il 1° aprile, all'insaputa di tutti. Un pesce d'aprile infamante, che speriamo marcisca nei loro computer!

DOBBIAMO ATTENDERE I DECRETI
NON SERVE CORRERE ALL'ASL (Azienda Sanitaria Locale)

Il Ministro della Sanità dovrà emettere, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U., i 2 Decreti Attuativi principali, quelli che interessano la dichiarazione di volontà:

  1. Il Decreto dell'art. 5 stabilirà le modalità con cui l'ASL è obbligata a notificare agli assistiti la richiesta di dichiarare un NO o un SI all'espianto di organi e al prelievo di tessuti dopo la cosiddetta dichiarazione di "morte cerebrale" a cuore battente; nonché modi e forme con cui il cittadino è tenuto a dichiarare all'ASL la sua scelta per il NO o per il SI entro 90 giorni dalla notifica. Chi non si esprimerà sarà considerato d'ufficio donatore di organi.

  2. Il Decreto dell'art. 7 stabilirà principi organizzativi, obiettivi, funzioni, strutture, nonché modalità di collegamento telematico dall'Organizzazione della rete nazionale degli espianti/trapianti.

Il Ministro attuerà quanto sopra insieme alla istituzione della TESSERA SANITARIA che costituirà un'ulteriore pericolosa schedatura.

E' prevedibile che la schedatura pubblica e la rete telematica non siano rapidamente, né facilmente attuabili (vedi Comunicati Stampa del 1.4.2000, 4.5.2000 e del 31.3.2001).

NEL FRATTEMPO LA LEGGE 91/99 PREVEDE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le Disposizioni Transitorie (art. 23) permarranno fino a data sconosciuta, cioè fino all'attivazione del Sistema Informativo dei Trapainti e all'attuazione degli artt. 4 e 5.

 

Sostanzialmente in questo periodo di transizione si mantengono le norme della legge precedente (L. 644/75) con limitazione.
Cioè: abbiamo la possibilità di 2 distinti e autonomi diritti di opposizione:

La limitazione sta nel fatto che l'opposizione dei familiari non è più valida qualora dai documenti personali del malato risulti essere un donatore, salvo che la famiglia possa documentare una successiva dichiarazione autografa d'opposizione al prelievo stilata dallo stesso.

Tutti dobbiamo ricordare che è incostituzionale e immorale donare un parente a cuore battente, anche se la prassi illegale è praticata su pressione medica. La donazione di terzi era illegale e illecita con la legge precedente (L. 644) e lo è tuttora con le disposizioni transitorie e finali della L. 91/99.

Che i medici delle strutture ospedaliere non rispettino mai le leggi, né vecchie, né nuove, è dimostrato dai numerosi casi d'espianto effettuato ingannando la famiglia. Eclatante il caso di Pietro Tarantino, espiantato a Bergamo nonostante l'opposizione della famiglia; così Francesco Tassi, Bergamo; Paolo Mondo, Trieste; Vito Carlino, Torino; Patrizia Farolfi, Torino; ecc. E casi opposti dove la famiglia riesce a salvarli nonostante la richiesta d'organi: Tony Mangogna, Milano; Martin Banach, Napoli; Luca Sarra, L'Aquila; ecc.

ATTENZIONE

DOBBIAMO CONOSCERE IN TEMPO L'ART.4 DELLA LEGGE 91/99
"Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione"
MEGLIO NOTO COME SILENZIO-ASSENSO

 

L'art. 4 non è attivo: è sostituito dalle Disposizioni Transitorie. Entrerà in vigore dopo l'attivazione del Sistema informativo dei Trapianti (art. 28) e dopo il Decreto del Ministro sulla schedatura (art. 5). A quel punto (non adesso):

 

Sarà cancellato il diritto autonomo d'opposizione della famiglia, eccetto per i minori. Per i maggiorenni la famiglia potrà solo documentare l'eventuale DICHIARAZIONE AUTOGRAFA d'opposizione, purché riesca a presentarla entro le 6 ore del cosiddetto "accertamento".

Il cittadino riceverà a casa dall'ASL (Azienda Sanitaria locale) una notifica che lo impegnerà a qualificarsi, entro 90 giorni dal ricevimento, in Non Donatore o Donatore. Con Decreto il Ministro regolamenterà le modalità della notifica.

ATTENZIONE: il Sistema Informativo può riportare errori involonatri o fatti in malafede, ai vari livelli e passaggi, perciò invitiamo i Non Donatori a non fidarsi della schedatura pubblica e, quindi, a portare in tasca una Dichiarazione Autografa d'opposizione, lasciando copia alla famiglia.

Il cittadino che abbia ricevuto la notifica ufficiale dell'ASL (dopo Decreto del Ministro) e non risponda entro i 90 giorni, sarà considerato donatore d'ufficio: questo è il silenzio-assenso.

ATTENZIONE: il cittadino che non vuole farsi schedare può neutralizzare il silenzio-assenso con la dichiarazione autografa d'opposizione. Significa che il cittadino di suo pugno scrive di opporsi all'espianto di organi e al prelievo di tessuti: documento che parenti ed amici renderanno noto tempestivamente.

Il cittadino che non abbia ricevuto la notifica dall'ASL è considerato non donatore. ATTENZIONE: sarà comunque opportuno proteggersi con una Dichiarazione Autografa.

I minori d'età non hanno diritti. Fino a 18 anni la manifestazione di volontà è segnalata all'ASL dai genitori: per l'opposizione basta un genitore, per la donazione entrambi i genitori dovranno essere d'accordo.

ATTENZIONE: i minori capaci di scrivere dovranno cautelarsi dai genitori iscritti alle associazioni trapiantistiche, consegnando ad un parente di fiducia o ad un Amico la propria Dichiarazione Autografa d'opposizione.

Sono comunque a rischio anche perchè i loro organi sono i più pregiati.

I minori affidati agli Istituti d'assistenza sono esonerati dalla manifestazione di volontà. ATTENZIONE: schivano la schedatura, ma questo non significa necessariamente che schivino l'espianto. C'è il dubbio che in forza del "do ut des", in cambio dell'assistenza debbano dare gli organi alla società.

Vi sarà un medico coordinatore che racconterà ai familiari del malato sotto ventilazione, che l'espianto di organi e prelievo di tessuti avviene dopo la morte. E' un inganno: questa legge confonde artatamente l'espianto di organi, che è sempre su persona a cuore pulsante e circolazione attiva -viva-, col prelievo di tessuti, che si effettua in arresto cardio-circolatorio e respiratorio di 20 minuti.

Il coordinatore dirà che il prelievo è da cadavere. E' falso. La legge, mai modificata, definisce il cadavere così: "corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale" (DPR 285/90, Circ. 24.93). Il cadavere è freddo, la persona da cui espiantano è calda.

Bisogna innestare forte l'autodifesa perché i medici che violano l'opposizione sono praticamente impuniti: reclusione fino a due anni, può significare 15 soli giorni che con la sospensione condizionale significa impunità: conversione in lieve ammenda.

La Legge non considera che un medico o tre medici in accordo possano dichiarare falsamente la "morte cerebrale" per dolo, imprudenza o imperizia.

COME DIFENDERSI PRATICAMENTE

 

Per scardinare questo orrore, dobbiamo per il momento far leva sulla Dichiarazione Autografa d'opposizione al prelievo prevista dagli artt. 4 c.5 e 23. Ma bisogna saperla far rispettare!

Tale dichiarazione può essere presentata da chiunque: familiari od amici, entro le 6 ore di cosiddetto "accertamento" della finta morte cerebrale.

Consigliamo di presentarla subito all'atto del ricovero, anche per interventi generici.

Per renderla più visibile ed efficace consigliamo che tutti gli oppositori siano provvisti della CARTA-VITA/DICHIARAZIONE AUTOGRAFA diffusa dalla Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi. Basterà ripetere a mano le dichiarazioni ivi stampate, firmare e allegare alla Carta d'Identità. In questo modo i medici non potranno insinuare che sono dichiarazioni improvvisate.

 

L'ORGANIZZAZIONE STATALE DELLA MACELLAZIONE UMANA

22 articoli (sui 28 complessivi) della L. 91/99 trattano dell'organizzazione, della promozione e sviluppo dei trapianti, dei finanziamenti, dell'import-export, ecc. 
In sintesi l' "organizzazione" è costituita dal Ministero della Sanità, dal Consiglio Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Centro Nazionale Trapianti, dalla Consulta Tecnica Permanente per i trapianti, dai Centri Regionali e interregionali, dalle strutture per i prelievi (ospedali e cliniche accreditati), dalle Agenzie per la classificazione immunologica pubbliche e private accreditate, dalle Banche dei tessuti, dalle ASL; non dimentichiamo i Coordinatori regionali e locali, impiegati amministrativi, tecnici, medici ed educatori della nuova morte che agiranno nelle scuole, caserme, carceri, enti locali AUSL, ecc.

Tutti lautamente stipendiati per un lavoro infame, nell'indotto della macellazione umana.

RESPONSABILITA' PARLAMENTARI

La legge 91/99 è stata firmata dal Presidente del Consiglio D'Alema (PDS), dal Guardasigilli D'Iliberto (PDS) sotto il Ministro della Sanità Rosy Bindi (PDU).

Chiedeteci nomi e cognomi dei parlamentari maggiormente responsabili del massacro dei nostri diritti: i più attivi sono stati i medici. Non possiamo che invitare a non votare MAI un medico.

(vedi Comunicato Stampa del 13.5.2001).

Nerina Negrello
Presidente

 

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