LEGA NAZIONALE CONTRO LA PREDAZIONE DI ORGANI
E LA MORTE A CUORE BATTENTE
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COMUNICATO STAMPA
 Anno XXVI n.8
8 Aprile 2010

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NO AL PRELIEVO DI SANGUE NELLE SCUOLE
L'AVIS DENUNCIA TRE VOLTE LA LEGA ANTIPREDAZIONE
PER LO STESSO COMUNICATO
Seconda sentenza

 

31/03/2010: resoconto dell'udienza presso il Tribunale di Ciriè (TO) per la discussione finale relativa alla terza denuncia sporta dall'Avis nazionale, contro la Presidente della Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente, per la pubblicazione sul sito del Comunicato Stampa “La scuola non è più luogo protetto (e)mungere sangue agli studenti per trapianto non è bello” emesso il 14/11/2006 a seguito del prelievo di sangue praticato nel Liceo Virgilio di Roma.

Nell'ambito della discussione, la difesa di Nerina Negrello, sostenuta dell'Avvocato Roberto Mina del Foro di Genova, ha sottolineato come, l'Avis di Roma, abbia espletato un'attività non in linea con le indicazioni legislative; è stato poi ribadito il concetto che in età dello sviluppo ed in ambiente scolastico deve essere curata la tutela e la formazione degli studenti senza ricorrere a suggestioni ma chiarendo i concetti attraverso una puntuale attività culturale. Inoltre la difesa ha sottolineato come sia fondamentale e previsto dalla legge che nelle scuole prevalga l'attività informativa, che coinvolga la famiglia, e non quella del prelievo materiale del sangue. Ha criticato il conferimento di crediti formativi agli studenti per le donazioni di sangue ed ampiamente elogiato l'intervento etico e protettivo della Lega Antipredazione nei confronti degli studenti. E' stato sottolineato come un intervento di confronto pubblico televisivo sarebbe stato più opportuno rispetto alle tre denunce.
E' stata data ampia lettura dei protocolli, sia del MIUR che della Regione Lazio, che disciplinano l'intervento di tutte le associazioni il cui scopo è la raccolta del sangue.
Infine sono state illustrate con lettura testuale delle legge in materia le linee di sovvenzione di cui l'Avis e le altre associazioni godono per parte statale, oltre alle sovvenzioni regionali per ogni prelievo eseguito, nonché altri contributi.

Al termine della discussione il Giudice riconoscendo le attenuanti generiche ha inflitto condanna di mesi 4 di reclusione per il reato di diffamazione a mezzo sito internet, riconoscendo altresì il diritto della sospensione condizionale della pena e la non iscrizione della medesima sul certificato penale. Ha respinto la richiesta di risarcimento immediato del danno, non essendone stata provata la sussistenza, demandando eventualmente tale valutazione al giudice civile. Nel termine di 60 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza e poi disporremo di 45 giorni per presentare Ricorso in Appello che faremo sicuramente.

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La Segreteria

 

 

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