LEGA NAZIONALE CONTRO LA PREDAZIONE DI
ORGANI
E LA MORTE A CUORE BATTENTE
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COMUNICATO
STAMPA
17 Marzo 1992
AI GIORNALISTI DELLE TESTATE
PRESENTI ALLA CONFERENZA STAMPA
PROMOSSA DAL NIGUARDA
A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DI
MIXER
CONSIDERAZIONI
CONFERENZA STAMPA DEL NIGUARDA 16.3.'92
CASO MANGOGNA – RICHIESTA PER IL PRELIEVO DI ORGANI
- Quanto affermato dal direttore sanitario che ha dichiarato che per il prelievo di organi vitali, oltre all'E.E.G. e test clinici ci vuole alche l'arresto cardiaco di 20 minuti, è falso: infatti una cosa è l'art. 3 della L. 644/75 che tratta di prelievo di organi meno facilmente deteriorabili (cornee ecc) e che richiede arresto cardiaco documentato da E. C. G. piatto per 20 minuti, altra cosa è la cosiddetta morte cerebrale che è dichiarata SE NON C'E' OPPOSIZIONE AL PRELIEVO da parte dei familiari, ed è trattata all'art. 4 della legge.
- Quanto affermato da Sirchia sugli esami espletati per valutare la circolazione nel cervello quando si dichiara la cosiddetta morte cerebrale (coma irreversibile) è falso: gli esami che la legge prevede sono elencati all'art. 4 della legge 644/75: un solo esame strumentale l'E.E.G. Che non serve ad evidenziare la circolazione cerebrale, e pochi test clinici del tutto soggettivi.
- Quanto affermato dal Prof. Boselli: che loro potrebbero fare le autopsie a cuore battente fine a se stesse e prelevare gli organi d'autorità nel caso di richiesta di autopsia ordinate dall'autorità giudiziaria, è falso.
Le autopsie ordinate dalla autorità giudiziaria sono su cadavere vero. Solo sui soggetti la cui famiglia non fa opposizione al prelievo si può parallelamente fare l'autopsia (in quanto il soggetto è già aperto per il prelievo).
La cosiddetta morte cerebrale (più propriamente coma profondo giudicato irreversibile) non è stato equiparato alla morte, tanto è vero che continua il diritto dato dall'art. 6. L. 644/75, che permette l'opposizione scritta entro i tempi del prelievo e confermato dal DPR 409 art. 9. E' in cantiere la PDL per l'equiparazione.
- Boselli ha anche detto che loro dopo le 12 ore dalla dichiarazione di morte cerebrale, se non si esegue il prelievo staccano le macchine d'ausilio.
Se ciò fanno fanno cosa illegale. La legge italiana contempla che se c'è opposizione al prelievo si debba curare fino a che il paziente muore per arresto cardiaco. Potrebbe anche farcela nonostante tutto. Vedi Toni Mangogna. Se così fanno è Eutanasia di Stato...
- Boselli afferma che loro fanno firmare il foglio di donazione indipendentemente dalla legge che prevede solo l'opposizione. Quella è una forma cautelativa di protezione per il medico nel caso che la famiglia comprendesse in ritardo ciò che ha donato. Tale prassi è comunque illegale perché la legge riconosce il diritto della famiglia all'opposizione (per i propri sentimenti), ma non autorizza il dono attivo dell'altro.
- Per quanto attiene l'inutile laparotomia esplorativa eseguita sul ragazzo in fase di shock emorragico grave che ha causato l'arresto cardiaco di 15 min. e relative conseguenze, prego di leggere il documento allegato che conferma quanto dichiarato dal Prof. Dr. Massimo Bondì: cioè la necessità di eseguire una indagine preventiva, cioè la TAC addominale, che avrebbe evitato l'intervento.
Cordialmente
Nerina Negrello
Presidente
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